Medicina del lavoro e radioprotezione
Sorveglianza sanitaria ▽
In ottemperanza agli obblighi posti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 101/2020, ed al fine di consentire un'efficace tutela della salute dei lavoratori, il SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE deve poter disporre di documenti sempre aggiornati in merito alle attività svolte da tutto il personale. Per questo motivo i dipendenti e gli associati hanno l’obbligo di compilare i seguenti moduli all’inizio della propria attività ed ogni qualvolta la propria attività lavorativa subisca un cambiamento suscettibile di introdurre rischi di tipo diverso da quelli considerati in precedenza:
- Scheda di destinazione lavorativa. N.B. al punto A.12 relativo alla possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti nella scheda si dovrà rispondede "SI" o "NO" ed è stato eliminato il collegamento alla scheda di radioprotezione. In caso affermativo l'interessato avrà le seguenti possibilità:
- 1) se non precedentemente classificato come soggetto esposto dovrà compilare e sottoscrivere la nuova scheda di radioprotezione;
- 2) se già classificato come soggetto esposto, ma sta per apportare cambiamenti alla sua attività dovrà compilare la scheda di aggiornamento della scheda di radioprotezione.
- 3) se il soggetto non svolge attività con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovrà solo riempire la scheda per soggetti non esposti.
- Scheda di radioprotezione
- Scheda di aggiornamento della scheda di radioprotezione
- Scheda per non esposti a radiazioni ionizzanti.
Tutte le schede, debitamente firmate dal Lavoratore e dal suo Responsabile, dovranno essere consegnate all’Ufficio competente PRIMA che il lavoratore venga adibito alle attività.
E' importante ricordare che le schede dovranno essere sostituite per ogni cambiamento di attività o di contratto.
In base all'art. 112, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 101/2020 si rendono note le informazioni delle zone classificate sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno e' destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere.
Procedura per il rilascio del Nulla Osta per attività fuori sede.
Il primo passo da compiere per ottenere il Nulla Osta è la compilazione della “Scheda Raccolta Informazioni per Rilascio Nullaosta” SRIRO. La SRIRO dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente e dal responsabile locale della sigla INFN per cui si svolge l’attività fuori sede.
Tale scheda si aggiunge alle altre due e non le sostituisce in alcun modo e dovrà essere inoltrata via email al servizio supporto RUP E Stakeholder SSRS
(email: sicurezza@spinoff-sipro.it), al Servizio Prevenzione e Protezione (SSP)
(email: safety@roma1.infn.it) ed all’Ufficio di Direzione all'attenzione della sig.ra Sonia Mozzillo.
Nella scheda viene richiesto al richiedente di aver svolto la formazione obbligatoria in sicurezza (dlgs 81/08).
Per chi svolge attività lavorativa assimilabile a lavoro di ufficio saranno necessari i corsi:
- Base (4 h)
- Rischi Specifici – Rischio Basso (4 h)
Per chi svolge anche attività in laboratori, workshop, officine, installazioni sperimentali i corsi:
- Base (4 h)
- Rischi Specifici – Rischio Medio (8 h)
La validità della formazione svolta è di 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato di frequenza.
Se richiesti dalla sede di lavoro per cui si richiede il nullaosta, anche gli attestati di partecipazione ai corsi “antincendio aziendale” e/o “primo soccorso” le cui validità sono le seguenti:
- Antincendio aziendale 5 anni;
- Primo soccorso 3 anni.
Se necessario ci si può registrare per i corsi di formazione suddetti, o per altri corsi di formazione specifici richiesti inviando un email alla sig.ra Giovanna Vacri e in copia al SSRS (sicurezza@spinoff-sipro.it) ed al SPP (safety@roma1.infn.it) specificando:
Nome e Cognome
Luogo e data di Nascita
Codice Fiscale
Mansione (Amministrativo, Ricercatore, Tecnico, Tecnologo).
Per ulteriori informazioni scrivere a sicurezza@spinoff-sipro.it
Modalità di accesso ai Laboratori Nazionali del Sud per il 2024
Documenti utili
Medicina dela lavoro e radioprotezione: normativa
- decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art. 18 - D.Lgs. 81/08)
1. il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti [...] devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. [...]
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; [...]
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [...]
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione; [...]
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Obblighi dei lavoratori (Art. 20 - D.Lgs. 81/08)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;[...]
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
FIGURE DI RIFERIMENTO
Datore di lavoro: Dr. Aleandro Nisati (Direttore)
Medico Competente ed Autorizzato: Dott. Giuseppe Ronga
Esperto in radioprotezione (in materia di radiazioni ionizzanti): Dr.ssa Lidia Strigari