
Medicina del lavoro e radioprotezione
Sorveglianza sanitaria ▽
In ottemperanza agli obblighi posti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 101/2020, ed al fine di consentire un'efficace tutela della salute dei lavoratori, il SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE deve poter disporre di documenti sempre aggiornati in merito alle attività svolte da tutto il personale. Per questo motivo i dipendenti e gli associati hanno l’obbligo di compilare i seguenti moduli all’inizio della propria attività ed ogni qualvolta la propria attività lavorativa subisca un cambiamento suscettibile di introdurre rischi di tipo diverso da quelli considerati in precedenza:
- Scheda di destinazione lavorativa. N.B. al punto A.12 relativo alla possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti nella scheda si dovrà rispondede "SI" o "NO" ed è stato eliminato il collegamento alla scheda di radioprotezione. In caso affermativo l'interessato avrà le seguenti possibilità:
- 1) se non precedentemente classificato come soggetto esposto dovrà compilare e sottoscrivere la nuova scheda di radioprotezione;
- 2) se già classificato come soggetto esposto, ma sta per apportare cambiamenti alla sua attività dovrà compilare la scheda di aggiornamento della scheda di radioprotezione.
- 3) se il soggetto non svolge attività con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovrà solo riempire la scheda per soggetti non esposti.
- Scheda di radioprotezione editabile
- Scheda di aggiornamento della scheda di radioprotezione
- Scheda per non esposti a radiazioni ionizzanti.
Tutte le schede, debitamente firmate dal Lavoratore e dal suo Responsabile, dovranno essere consegnate all’Ufficio competente PRIMA che il lavoratore venga adibito alle attività.
E' importante ricordare che le schede dovranno essere sostituite per ogni cambiamento di attività o di contratto.
In base all'art. 112, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 101/2020 si rendono note le informazioni delle zone classificate sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno e' destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere.
Nulla-osta e richieste di ospitalità ▽
Procedura per il rilascio del Nulla Osta per attività fuori sede.
Il primo passo da compiere per ottenere il Nulla Osta è la compilazione della “Scheda Raccolta Informazioni per Rilascio Nullaosta” SRIRO. La SRIRO dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente e dal responsabile locale della sigla INFN per cui si svolge l’attività fuori sede.
Tale scheda si aggiunge alle altre due e non le sostituisce in alcun modo e dovrà essere inoltrata via email al servizio supporto RUP E Stakeholder SSRS
(email: sicurezza@spinoff-sipro.it), al Servizio Prevenzione e Protezione (SSP)
(email: spp@roma1.infn.it ) ed all’Ufficio di Direzione all'attenzione della sig.ra Sonia Mozzillo.
Nella scheda viene richiesto al richiedente di aver svolto la formazione obbligatoria in sicurezza (dlgs 81/08).
Per chi svolge attività lavorativa assimilabile a lavoro di ufficio saranno necessari i corsi:
- Base (4 h)
- Rischi Specifici – Rischio Basso (4 h)
Per chi svolge anche attività in laboratori, workshop, officine, installazioni sperimentali i corsi:
- Base (4 h)
- Rischi Specifici – Rischio Medio (8 h)
La validità della formazione svolta è di 5 anni dalla data del rilascio dell’attestato di frequenza.
Se richiesti dalla sede di lavoro per cui si richiede il nullaosta, anche gli attestati di partecipazione ai corsi “antincendio aziendale” e/o “primo soccorso” le cui validità sono le seguenti:
- Antincendio aziendale 5 anni;
- Primo soccorso 3 anni.
Se necessario ci si può registrare per i corsi di formazione suddetti, o per altri corsi di formazione specifici richiesti inviando un email alla sig.ra Giovanna Vacri e in copia al SSRS (sicurezza@spinoff-sipro.it) ed al SPP (spp@roma1.infn.it) specificando:
Nome e Cognome
Luogo e data di Nascita
Codice Fiscale
Mansione (Amministrativo, Ricercatore, Tecnico, Tecnologo).
Per ulteriori informazioni scrivere a sicurezza@spinoff-sipro.it
Nuova procedura per le richieste di ospitalità presso i Laboratori Nazionali di Frascati
A partire dal 29 aprile 2024 le richieste di ospitalità dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite Portale INFN seguendo le indicazioni riportate al seguente link: https://personale.lnf.infn.it/ufficio-concorsi/accedere/ricercatori/.
A partire dalla data sopra indicata non saranno più attivate ospitalità seguendo la procedura attualmente in essere.
Modalità di accesso ai Laboratori Nazionali del Sud per il 2024
Documenti utili
Medicina dela lavoro e radioprotezione: normativa
- decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art. 18 - D.Lgs. 81/08)
1. il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti [...] devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. [...]
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; [...]
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [...]
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione; [...]
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Obblighi dei lavoratori (Art. 20 - D.Lgs. 81/08)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;[...]
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
FIGURE DI RIFERIMENTO
Datore di lavoro: Dr. Aleandro Nisati (Direttore)
Medico Competente ed Autorizzato: Dott. Giuseppe Ronga
Esperto in radioprotezione (in materia di radiazioni ionizzanti): Dr.ssa Lidia Strigari