scrivania di lavoro amministrazione

Ufficio del personale

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE INFN    ▽

Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio   ▽

In data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto un accordo tra l’ARAN e le OO.SS. avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio.
Tale previdenza complementare ha lo scopo di integrare la previdenza di base obbligatoria per garantire un livello maggiore di tutela pensionistica per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l’accordo di cui sopra stabilisce che i dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, assunti a far data dal 01 gennaio 2019, attualmente in servizio, potranno aderire a tale Fondo attraverso la sottoscrizione del relativo modulo di adesione entro 6 mesi o in alternativa non manifestare alcuna volontà (silenzio-assenso).
Il modello ADESIONE potrà essere utilizzato anche da parte dei dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2019, e che il modello ADESIONE SOGGETTI A CARICO potrà essere utilizzato sia contestualmente all'adesione che in un momento successivo.

La volontà di aderire al Fondo potrà essere manifestata con una delle seguenti modalità:

  • Preadesione online, collegandosi direttamente sul sito del fondo;
  • Compilazione modulo cartaceo.

In entrambi i casi il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato al Servizio del Personale, che provvederà:

  • alla compilazione della sezione "datore di lavoro";
  • a far sottoscrivere il relativo modulo al Direttore della Struttura;
  • all’inoltro al Servizio Trattamento Economico della Sede Centrale.

La stessa procedura dovrà essere osservata anche in caso di non adesione.

L'adesione al Fondo di cui trattasi da parte del personale dipendente iscritto alla polizza INA potrà essere accolta soltanto a condizione di rinuncia al trattamento integrativo di previdenza, mentre il personale in regime di TFS dovrà, per poter aderire, optare per il sistema TFR.

Documentazione

Lavoro agile   ▽

Maternità/Paternità e congedi parentali   ▽

Congedo maternità/paternità (d.lgs. 151/2001 (artt. 16, 16bis, 17, 20, 26, 28, 31)

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.

La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

  • Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

I periodi di cui trattasi sono computati nell’anzianità di servizio, sono utili ai fini della maturazione delle ferie e per la tredicesima mensilità. Per i periodi di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione.

*************************************

Congedo Paternità obbligatorio (d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105)

  • Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • In caso di parto plurimo i giorni diventano 20;
  • Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo maternità della madre lavoratrice;
  • Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Durata: 10 giorni lavorativi continuativi o frazionabili in giorni ma non in ore.

Periodo di utilizzo: Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro cinque mesi successivi al parto.

Preavviso: Almeno 5 giorni prima, con comunicazione scritta al Direttore della Struttura (Ufficio del Personale) di appartenenza, rispetto alla data di fruizione.

Trattamento Economico: È retribuito per intero.

*************************************

Periodi di riposo (permessi per l’allattamento)

Durante il primo anno di vita del bambino alla lavoratrice madre spettano due periodi di riposo anche cumulabili, della durata di un’ora ciascuno durante la giornata; uno soltanto in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

*************************************

Congedi parentali (d.lgs. 151/2001 (artt. 32, 34, 35, 36 - d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105)

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. (fino a 12 anni) Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi da ripartire tra i due genitori. Per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli, ai papà è data la possibilità di fruire di un ulteriore mese di congedo (7 mesi in totale). Questa possibilità è data ai padri che abbiano preso almeno tre mesi di congedo parentale (non importa se in forma frazionata o continuativa). In questo caso, il periodo massimo complessivo di congedo parentale tra i due genitori diventa di undici mesi e non più di dieci. I due genitori possono fruire del congedo contemporaneamente.

Restano, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale.

I congedi parentali possono essere utilizzati sia in giorni che in ore e la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

MADRE Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all’altro genitore.
PADRE Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all’altro genitore
ENTRAMBI I GENITORI Possono fruire, in alternativa tra loro, di un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
GENITORE “SOLO” (nei casi di morte e/o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento da parte di un genitore) Può fruire, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, di un periodo indennizzabile di 9 mesi.

Di seguito si riportano in dettaglio le retribuzioni spettanti ai genitori per i periodi fruiti a titolo di congedo parentale:

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI

MADRE - 100% per i primi 30 giorni (computati complessivamente per entrambi i genitori)
- 30% per il restante periodo
PADRE - 100% per i primi 30 giorni (computati complessivamente per entrambi i genitori)
- 30% per il restante periodo
ENTRAMBI I GENITORI - 30% per l’ulteriore periodo di 3 mesi
GENITORE “SOLO” (nei casi di morte e/o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento da parte di un genitore) - 100% per i primi 30 giorni
- 30% per il restante periodo

Infine, si riporta la tabella con il dettaglio della retribuzione spettante nei casi di fruizione del congedo parentale oltre il nono mese:

RETRIBUZIONE SPETTANTE OLTRE I 9 MESI: Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore “solo”, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

*************************************

Congedi parentale malattia figli (d.lgs. 151/2001 (artt. 47, 48, 49, 50))

I congedi per la malattia del figlio spettano:

  • fino al terzo anno di vita del bambino per i periodi corrispondenti alle malattie, retribuiti al 100% solo i primi 30 giorni per ogni anno di vita, computati complessivamente per entrambi i genitori;
  • tra i tre e gli otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto a cinque giorni per ogni anno di vita, non retribuiti.

Richiesta del dipendente su apposito modulo (cartellino presenze) debitamente documentata da certificato medico.

*************************************

Mense e servizi sostitutivi   ▽

CCNL 1998/2001
Art. 5 comma 2: “Il buono pasto, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa.”
Art. 5 comma 10: “L’intervallo giornaliero per la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell’orario di lavoro e non può essere inferiore a trenta minuti.”

Tutti i dipendenti, oltre alle marcature obbligatorie di ingresso ed uscita hanno la facoltà di dichiarare attraverso una coppia di timbrature di uscita e successivo ingresso l’effettiva “pausa pranzo”.
In assenza di timbrature o in presenza di timbrature inferiori a quanto stabilito dall’Art. 5 comma 10 di cui sopra, la pausa viene in ogni caso calcolata automaticamente 30 minuti.

Per i Tecnici/Amministrativi tale pausa deve avvenire all’interno della fascia di flessibilità:
dal lunedì al giovedì dalle 12.30 alle 13.45
il venerdì dalle 12.30

I Ricercatori/Tecnologi hanno orario completamente flessibile.

Hanno diritto al buono pasto:

  • Dipendenti a tempo indeterminato e determinato (sulle effettive presenze come da programma del personale);
  • Intestatari di Borse di studio e Assegni di Ricerca (i ticket verranno assegnati solo dopo la consegna presso l’Ufficio del Personale del modulo allegato debitamente compilato e firmato dall’interessato e dal Responsabile).

Borsisti e Assegnisti

Ai fini della corresponsione dei buoni pasto borsisti e assegnisti dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'Ufficio del Personale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento, il modulo per la "Dichiarazione di attività in sede". Il modulo è in formato pdf "editabile"; dopo aver eseguito il download sul proprio computer sarà possibile compilarlo, salvarlo e stamparlo.

PERMESSI
(alcuni esempi di permessi ai fini dell’attribuzione ticket)

NON concorrono all’attribuzione del ticket

  • FERIE/FERIE RESIDUE/FESTIVITA’ ABOLITE
  • PERMESSO COMPENSATIVO
  • PERMESSO BREVE
  • ATTIVITA’ FUORI SEDE
  • TEMPO DI VIAGGIO
  • ATTIVITA’ DIDATTICA
  • MALATTIA
  • DONAZIONE SANGUE
  • PERMESSI DI STUDIO
  • NASCITA FIGLI – GRAVI MOTIVI FAMILIARI (GIORNI/ORE)
  • CONVOCAZIONE AUTORITA’ GIUDIZIARIA
  • FUNZIONI PRESSO SEGGI ELETTORALI
  • PERMESSI HANDICAP FAMILIARI (GIORNI/ORE)

Concorrono all’attribuzione del ticket

  • STRAORDINARIO
  • PERMESSO DI SERVIZIO
  • ALLATTAMENTO
  • PERMESSO SINDACALE (solo se usufruito ad ore)
  • ASSEMBLEA SINDACALE

Modifiche dati personali   ▽

Dati Anagrafici/Indirizzi/Coordinate Bancarie/Detrazioni d’Imposta/Stato di Famiglia.
La modifica dei dati personali deve essere inserita tramite Portale HR Zucchetti/HR Comunicazioni selezionando la voce di proprio interesse.

Polizza INA   ▽

(ultima circolare prot. N. 329 del 19/02/2024)

Aggiornamento condizioni contrattuali in vigore dal 1 gennaio 2024. Le domande di prestito e riscatto sono sostituite dalla “domanda di anticipazione”.

SCADENZE DOMANDE DI ANTICIPAZIONE

entro il: 31 marzo e/o 30 settembre

Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la domanda allegando la relativa documentazione, il tutto dovrà essere consegnato/inviato all’Ufficio del Personale per il seguito di competenza.

Polizza infortuni extra-professionali   ▽

Con deliberazione di GE n. 12486 del 24/07/2020 sono state effettuate le aggiudicazioni che riguardano le seguenti polizze assicurative:

  • Infortuni Professionali – ELIPS LIFE Ltd Sede Secondaria Italiana in RTI costituendo con Intesa San Paolo RBM Salute S.p.A.
  • Infortuni Extraprofessionali – ELIPS LIFE Ltd Sede Secondaria Italiana in RTI costituendo con Intesa San Paolo RBM Salute S.p.A.
  • Infortuni del Presidente, membri della Giunta Esecutiva, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, delegati della Corte dei Conti – ELIPS LIFE Ltd Sede Secondaria Italiana in RTI costituendo con Intesa San Paolo RBM Salute S.p.A.
  • Kasko – LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
  • Rimborso spese mediche ospiti stranieri – GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
  • Responsabilità Civile verso Terzi – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
  • Responsabilità Civile Patrimoniale – LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
  • All Risks – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. in RTI costituendo con CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Soc. Coop.

I contratti saranno validi dalle ore 24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del 30/09/2023 (con eventuale rinnovo triennale).

Tutti i moduli e le condizioni sono disponibili al seguente link: Coperture assicurative 2020-2023

Polizza sanitaria   ▽

Le informazioni relative alla nuova polizza sanitaria sono disponibili al seguente link: http://www.ac.infn.it/personale/polizza2023.php

Richiesta di corsi di formazione per la sicurezza   ▽

E' possibile richiedere dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito le diverse tipologie di corso esistenti in base alla propria mansione:

Per chi svolge attività lavorativa assimilabile a lavoro di ufficio:

  • Corso base (4 h)
  • Corso Rischi Specifici – Rischio Basso (4 h)
  • Lingua del corso: italiano o inglese

Per chi svolge ad LNF anche attività in laboratori,workshop,officine,installazioni sperimentali:

  • Corso base (4 h)
  • Corso Rischi Specifici – Rischio Medio (8 h)
  • Lingua del corso: italiano o inglese

La validità della formazione svolta è di 5 anni dalla data del rilascio del relativo attestato.

Se necessario ci si può registrare per i corsi di formazione suddetti inviando un email a Giovanna Vacri e in copia al RSPP Alessandro Bartoloni specificando:

  • Nome e Cognome
  • Luogo e data di Nascita
  • Codice Fiscale
  • Mansione (Amministrativo,Ricercatore,Tecnico,Tecnologo)

Richiesta di sussidio   ▽

I dipendenti interessati sono tenuti a compilare la domanda di sussidio, relativa alle sole spese sostenute nell’anno solare precedente (allegando i documenti di spesa con file pdf), avvalendosi dell’interfaccia web accessibile dal portale dell’Amministrazione Centrale all’indirizzo:
www.ac.infn.it/sussidi-online

Nuovo disciplinare

Disciplinare per la concessione di benefici Assistenziale e Sociale.

Tabella spese rimborsabili.

Nella PARTE II vengono elencati le tipologie di beneficio.

Nel TITOLO I del documento vengono descritte le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi).

Scadenza per presentazione della richiesta:

  • come da circolare (inviata ogni anno dagli Uffici della Sede Centrale)

Procedure

  • dal 1° marzo al 31 maggio: le domande verranno esaminate dall’apposito Ufficio dell’Amministrazione Centrale;
  • entro il 31 luglio: la Commissione forma la graduatoria;
  • entro 30gg dalla riunione della Commissione: il dipendente verrà informato dell’esito della richiesta con comunicazione via e-mail;
  • entro il 30 settembre: il dipendente ha la possibilità di presentare richiesta di riesame.

Telelavoro   ▽

Referente

Giovanna Vacri
Fax: +39 06 4450255
Segreteria telefonica per comunicazioni di malattia: +39 06 4454904
Per comunicazioni assenze malattia inviare una mail al seguente indirizzo: giovanna.vacri@roma1.infn.it